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coop. FILADELPHIA ass. www.filadelphia.it Cosenza (Italy)
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Lassociazione di volontariato "FILADELPHIA" è stata costituita il 17 giugno 1995. L’Ass. è regolarmente iscritta nel Registro Regionale del Volontariato della Regione Calabria al n° 350, con decreto n° 477 del 31-10-2000 ed è anche iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni, Fondazioni e Istituti Culturali; con decreto 7208 del 24.07.01 *********************************************************************************************************************** S T A T U T O dell Associazione "Filadelphia" Il presente nuovo Statuto dellAssociazione di Volontariato Filadelphia (costituita con atto del Notaio Fabio Posteraro, in Cosenza, in data 17 giugno 1995, Rep. n.36177, Racc. n.8315, registrato presso lUfficio del Registro di Cosenza in data 26 giugno 1995 al n. 3179, serie 1) è stato approvato nellassemblea straordinaria del 6 novembre 1998, con verbale redatto dallo stesso Notaio Fabio Posteraro, in Cosenza, (atto Rep. n.42795, Racc. n.11166) e regi- strato presso lUfficio del Registro di Cosenza in data 18 novembre 1998 al n. 5782, serie 1.
ARTICOLO PRIMO COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E' costituita l'associazione di volontariato denominata "FILADELPHIA", con sede in Cerisano (Cosenza) alla Via Riforma, 1. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. L'associazione svolge la propria attività senza fini di lucro, in modo democratico e con fini di solidarietà sociale, ispirandosi ai principi cristiani e allo spirito ed alla lettera della legge dello Stato Italiano n. 266/1991 nonché della legge della Regione Calabria n.18 del 19 aprile 1995 e delle leggi future in materia di volontariato. L'associazione potrà istituire delegazioni nell'ambito del territorio nazionale ed estero. ARTICOLO SECONDO FINALITA' Le finalità dell'associazione sono: a) sviluppare la reciproca conoscenza e solidarietà tra i soci; b) operare per la promozione e la difesa dei diritti umani; c) promuovere, realizzare e gestire iniziative di formazione umana e spirituale, anche in collaborazione con altri enti; d) impegnarsi per la coscientizzazione dei cittadini sui doveri della solidarietà e promuovere la crescita e lo sviluppo della cultura del volontariato; e) stimolare le istituzioni locali ad intraprendere politiche di sostegno e sviluppo delle iniziative di volontariato; f) concorrere al perseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario regionale; concorrere alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti a favore dei singoli o di gruppi di persone; g) assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti i cittadini, anche con particolari attività di formazione ed orientamento per minori e giovani, nonché di attività di promozione culturale ed educazione permanente per adulti; h) promuovere, realizzare e/o gestire strutture, iniziative e servizi volti a contrastare l'emarginazione, a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, ad accogliere la vita e a migliorarne la qualità, sia nella sua globalità che nelle sue diverse espressioni: servizi socio-sanitari, terapeutici e di accoglienza, di assistenza anche domiciliare, di inserimento lavorativo ed abitativo, di recupero umano, culturale e spirituale, di professionalizzazione e di specializzazione, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale; i) sostenere con fattiva e organica collaborazione di volontariato strutture, sia laiche che di ispirazione cristiana, già esistenti nel territorio e che lavorano nei campi delle finalità perseguite dall'associazione, quali ad esempio: centri sociali, consultori familiari, centri medico-psico-pedagogici, strutture socio-assistenziali residenziali e non residenziali, case di accoglienza, centri di promozione e animazione sociale, culturale, religiosa, ricreativa e sportiva, nonché altre strutture similari; l) promuovere, realizzare e gestire strutture culturali, ricreative, sportive, ricettive e di informazione finalizzate al conseguimento dello scopo sociale; m) offrire occasioni e ricercare strumenti e modalità di qualificazione, aggiornamento e formazione permanente dei volontari; n) promuovere e realizzare scambi socio-culturali tra associazioni che perseguono le stesse finalità sia in ambito nazionale che internazionale; o) attivare rapporti di collaborazione, attraverso eventuali apposite convenzioni, con gli Enti locali, le istituzioni e le altre realtà sociali operanti nel territorio. L'associazione può inoltre svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione delle sue finalità. ARTICOLO TERZO SOCI I soci si distinguono in fondatori e ordinari. Sono soci fondatori coloro che intervengono all'atto costitutivo e danno vita alla prima fase della vita dell'associazione. Sono soci ordinari tutti gli altri. Possono far parte dell'associazione tutte le persone che ne condividono ed intendono perseguirne gli scopi. La qualità di socio è personale, non può essere temporanea e non è trasferibile né per atto tra vivi, né per successione. Sull'ammissione a socio delibera a maggioranza il Consiglio Direttivo, dietro presentazione di almeno due soci. I soci sono tenuti al pagamento di almeno una quota annua il cui importo è fissato annualmente dall'assemblea. Detta quota è dovuta per intero qualsiasi sia il periodo di ammissione e di rinnovo, la stessa è intrasmissibile. I soci sono tenuti ad osservare lo statuto, i regolamenti e tutte le deliberazioni prese dall'associazione. La condotta immorale del socio o il suo comportamento contrastante con lo spirito e le finalità dell'associazione, nonché la morosità nel versamento della quota associativa o levidente disinteresse alla vita dellassociazione, sono motivo di esclusione del socio stesso. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata adottata a maggioranza. Il socio che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione per lettera raccomandata inviata al Consiglio Direttivo, che ne prende atto nella prima seduta ordinaria. Ogni socio, in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto di voto in assemblea, qualunque sia il valore della quota, e può anche farsi rappresentare per delega da altro socio. Ogni socio può farsi carico di non più di due deleghe per seduta. I soci prestano la loro opera nei settori di intervento dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività del socio volontario non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al socio che presta l'attività di volontariato possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività stessa entro i limiti preventivamente stabiliti dal regolamento. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
ARTICOLO QUARTO ORGANI Gli organi dell'associazione sono: - l'Assemblea dei Soci - il Consiglio Direttivo - il Presidente - il Collegio Sindacale I membri degli organi dellassociazione adempiono alle loro funzioni in modo assolutamente gratuito.
ARTICOLO QUINTO ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo, mediante invito a ciascun socio da spedirsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e le indicazioni del luogo e della data dell'assemblea. L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente dell'associazione, o da un membro del Consiglio Direttivo espressamente delegato; si riunisce almeno una volta all'anno e deve aver luogo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio fissata al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea ordinaria esamina l'attività del Consiglio Direttivo e approva il rendiconto economico e finanziario annuale consuntivo entro il mese di giugno dellanno successivo e la destinazione degli eventuali utili derivanti da attività commerciali e produttive marginali; determina l'indirizzo generale dell'attività dell'associazione e procede ogni cinque anni all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, ogni tre anni, del Collegio Sindacale; delibera su quanto ad essa viene demandato. Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea straordinaria può essere convocata con delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quarto dei soci. Spetta all'assemblea straordinaria deliberare su proposta di modifica dello statuto per cui è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati.
ARTICOLO SESTO CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto di cinque membri; per la prima volta la nomina dei membri viene effettuata nell'atto costitutivo dell'associazione; dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Qualora venissero a mancare uno o due membri, gli altri integreranno il Consiglio per cooptazione e i membri cooptati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso; non possono essere cooptati più di due membri; in caso contrario l'Assemblea deve provvedere alla nuova elezione dellintero Consiglio. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo che decide e attua le politiche dell'associazione. Esso è investito dei più ampi poteri per decidere le iniziative da assumere ed i criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo entro i sei mesi successivi alla chiusura dellesercizio sociale presenta allassemblea, per lapprovazione, il rendiconto annuale economico e finanziario accompagnato da una breve nota integrativa. Il Consiglio può stabilire la costituzione di comitati tecnici e di commissioni per lo studio dei vari problemi attinenti gli scopi dell'associazione e può altresì distribuire incarichi di responsabilità per la gestione ordinaria di settori di attività o iniziative fra i propri componenti e fra i soci. Il Consiglio potrà emanare un regolamento per l'attività dell'associazione e regolamenti specifici per singoli settori. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri e, comunque, almeno quattro volte allanno. Le deliberazioni sono fatte a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono valide se alla riunione prendono parte almeno due consiglieri e il Presidente.
ARTICOLO SETTIMO PRESIDENTE Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, che dura in carica l'intera vita del Consiglio stesso. Il Presidente svolge le seguenti funzioni: a) rappresenta, nei rapporti con i terzi, lassociazione "Filadelphia" e ne ha la legale rappresentanza; b) attua quanto dispone in materia amministrativa il Consiglio direttivo; c) è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti dogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando quietanze liberatorie; effettua i pagamenti; d) cura i rapporti con la Regione Calabria, con gli Enti locali, con i privati e con tutti gli Enti pubblici e privati in genere; e) il Presidente può delegare parte delle sue funzioni a un membro del Consiglio Direttivo, previo il consenso del Consiglio stesso. In caso di impedimento continuato del Presidente le sue funzioni sono ricoperte dal membro più anziano del Consiglio direttivo.
ARTICOLO OTTAVO COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall' Assemblea, anche fra non soci, e dura in carica tre anni; lAssemblea elegge il Presidente. Controlla l'amministrazione dell'associazione e vigila sull'osservanza dello statuto. In presenza di gravi irregolarità gestionali ne informa immediatamente l'assemblea dei soci, convocandola direttamente. In caso di controversie che dovessero insorgere tra i singoli soci e l'associazione ovvero tra i soci stessi, il Collegio Sindacale funge anche da Collegio Arbitrale che deciderà secondo equità, senza formalità di procedura.
ARTICOLO NONO PATRIMONIO SOCIALE Il patrimonio sociale è formato: a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci; b) dai contributi di Enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche; c) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione; d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti; e) da entrate per servizi prestati dall'associazione; f) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali i cui eventuali proventi vengono destinati ai fini istituzionali dell'associazione; f) da ogni altra entrata o conferimento. E fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dellassociazione.
ARTICOLO DECIMO SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto; la stessa assemblea delibererà in ordine alla nomina di uno o più liquidatori ed in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, sentito lorganismo di controllo di cui allarticolo terzo, comma 190, della legge 662/96, allArcidiocesi di Cosenza-Bisignano, ad Enti o altre organizzazioni non aventi scopo di lucro e con oggetto sociale analogo o affine a quello dell'associazione.
ARTICOLO UNDICESIMO DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.
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